https://www.federprivacy.org/informazione/punto-di-vista/il-preoccupante-lato-oscuro-della-videosorveglianza la notizia riportata recentemente dal principale quotidiano israeliano Haaretz è di quelle che lasciano…
Trasferimento dati extra Europa
Paesi adeguati dopo il G.D.P.R.
Decisioni di adeguatezza (art. 45)
La Commissione europea può stabilire, valutati gli elementi indicati nell’art. 45, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 e sulla base di un procedimento che prevede il parere del Comitato europeo per la protezione dei dati, che il Paese terzo (ma anche un territorio o un settore specifico al suo interno) o l’organizzazione internazionale garantiscano un livello di protezione adeguato e che pertanto è possibile trasferirvi dati personali. Il Regolamento prevede un’attività di monitoraggio da parte della Commissione mediante riesame delle decisioni a cadenza periodica, almeno ogni quattro anni. Tale attività può concludersi con una modifica della decisione o in altre circostanze con la sospensione o persino con la sua revoca, (art. 45, paragrafi 3-5 del Regolamento UE 2016/679).
Di seguito sono riportate le decisioni sinora adottate ai sensi della Direttiva 95/46/CE in materia di adeguatezza, in vigore fino a quando non vengano modificate, sostituite o abrogate dalla stessa Commissione (art. 45, par. 9 del Regolamento UE 2016/679).